STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 1.
È costituita l’Associazione scientifico-culturale in forma di organizzazione non lucrativa di utilità sociale “Scuola di Umanizzazione della Medicina o.n.l.u.s.” con sede legale presso la sede legale dell’A.S.L. n. 18 in Via Vida 10 in Alba (Cn). L’Associazione ha durata illimitata nel tempo, senza scopo di lucro ed è regolata dalle norme del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto.
Art. 2.
L’Associazione ha lo scopo di promuovere e sviluppare lo studio dei rapporti fra salute e malattia, la formazione del person- ale del Servizio Sanitario Nazionale, lo studio del modello e del ruolo dell’operatore sanitario nella prospettiva di una maggiore valorizzazione, nella sua formazione, degli aspetti etici, bioetici, umanistici, filosofico-morali che completino il profilo del suo saper fare e del suo essere, integrando e completando la formazione scientifica e tecnologica. Rientrano nelle finalità dell’Associazione il rafforzamento degli elementi relazionali connessi al trattamento della malattia in modo da integrare pre- venzione e cura, umanità e tecnologia.
Art. 3.
L’Associazione “Scuola di Umanizzazione della Medicina”, per il raggiungimento dei suoi fini, promuove varie attività, in particolare: • attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti e seminari; • attività di formazione: corsi di formazione e di aggiornamento teorico/pratici in favore degli operatori sanitari e dei cittadini interessati, istituzione di gruppi di studio e di ricerca; • attività editoriale: pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute. L’Associazione nello svolgimento delle proprie attività collabora con istituzioni universitarie, strutture di ricerca e didattiche nei settori di proprio interesse, con Società scientifiche, Accademie nazionali ed estere.
Art. 4.
Sono Soci dell’Associazione: Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale; Enti pubblici; Enti Locali; Società, enti ed asso- ciazioni di diritto privato con o senza scopo di lucro; Persone fisiche. I soci si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. La quota o il contributo associativo non è trasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.
Art. 5.
L’ammissione dei soci è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo.
Art. 6.
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associ- azione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, decadenza dalla Associazione. Il mancato pagamento della quota annuale comporta la decadenza dalla qualità di socio, che sarà dichiarata dal Consiglio Direttivo.
Art. 7.
Tutti i soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
Art. 8.
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da: beni immobili e mobili; contributi; donazioni e lasciti; rimborsi; attività marginali di carattere commerciale e produttivo; ogni altro tipo di entrate. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali con- tributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell’organizzazione. È vieta- to distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 9.
L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio pre- ventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Art. 10.
Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente, il Collegio dei revisori.
Art. 11.
L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinar- ia, ed in via straordinaria quando sia necessaria o richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un quinto degli associati. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la mag- gioranza dei presenti; in seconda convocazione l’assemblea è valida se è presente un terzo dei soci. L’assemblea straordinar- ia delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convo- cazione l’assemblea è valida se è presente un terzo dei soci. La convocazione va fatta mediante comunicazione per iscritto da inviarsi almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.
Art. 12.
L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: • elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori; • approva il bilancio preventivo e consuntivo; • approva il regolamento interno. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione. All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Art. 13.
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 7 membri e massimo di 11 membri stabilito dall’Assemblea al momento della nomina, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti e tra persone designate dai soci Enti, Associazioni e Società. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente. L’A.S.L. n. 18 “Alba/Bra” in qualità di socio promotore e sede legale dell’Associazione ha diritto di nominare due membri del Consiglio Direttivo tra i quali verrà scelto il Presidente. Inoltre l’ASL 18, nella qualità di cui sopra, ha diritto ad effettuare la designazione per la nomina del Direttore Scientifico di tutte le attività per cui l’Associazione è stata costituita e del Segretario amministrativo dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo è val- idamente costituito quando è presente la maggioranza dei membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
Art. 14.
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Si riunisce almeno 2 volte all’anno ed è convocato da: il presidente; da almeno 3 dei componenti, su richiesta motivata; richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.
Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea; formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione; elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno; elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo; stabilire gli importi delle quote annuali associative; nominare il Direttore Scientifico, il Direttore Didattico, i membri del Comitato Scientifico e il Segretario Amministrativo dell’Associazione. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affliggere all’albo dell’Associazione.
Art. 15.
Il presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti ban- cari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
Art. 16.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri nominati dall’Assemblea ordinaria. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nominano tra loro il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione finanziaria dell’Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua peri- odiche verifiche di cassa, esprime il suo parere sui bilanci dell’Associazione.
Art. 17.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria la quale provvede alla nomina di uno o più liquida- tori. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.
Art. 18.
Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
Art. 19.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge, in partico- lare a quelle in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (o.n.l.u.s.).